A partire da questo mese di aprile sono stati estesi i controlli radiometrici ai prodotti semilavorati metallici importati a scopo industriale o commerciale. In precedenza la sorveglianza radiometrica interessava solamente chi si occupava di importazione, raccolta, deposito o fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta (d.lgs. n. 230/1995).
L’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 23/2009 stabilisce che la sorveglianza radiometrica è a carico degli importatori e il documento dell’avvenuto controllo radiometrico deve essere allegato alla dichiarazione doganale. Invece la norma non si applica ai soggetti che svolgono solamente il trasporto dei semilavorati metallici.
Se le misure radiometriche rivelano la presenza di sorgenti radioattivi o livelli anomali di radioattività bisogna operare in modo da evitare il rischio di contaminazione umana e ambientale. Inoltre deve esserne fatta immediata comunicazione al Prefetto e alle ASL competenti, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla Regione e all’ARPA competenti per quel territorio.
Questi obblighi sono estesi anche all’incaricato del trasporto dei semilavorati che, ne corso del trasporto, viene a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività.